Cassa Mutua Comunale dei Coltivatori Diretti di Baselga di Vezzano (1955 - 1968)

Tipologia: Ente

Tipologia ente: Stato

Condizione: pubblico

Sede: Baselga

La legge 22 novembre 1954, n. 1136 rese obbligatoria l’assicurazione medica per coltivatori diretti e proprietari e affittuari (inclusi i rispettivi nuclei famigliari), ovvero “per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame”.
L’articolo 5 istituiva in ogni Comune la Cassa mutua comunale dei coltivatori diretti, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, dettandone le norme per l’organizzazione. Questo ente doveva provvedere all’assistenza medica, e ostetrica, sia in sede ambulatoriale e a domicilio. Per accedere all’assistenza era necessario essere iscritti ad elenchi nominali appositi comunali.
La legge n. 1136/1954 prevedeva un’organizzazione mutualistica stratificata. In ogni provincia era istituite Casse mutue provinciale per i coltivatori diretti, riunite e controllate da una Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori. Il Ministero del lavoro e della prevenzione sociale vigilava sulla Federazione nazionale, le casse mutue provinciale e comunali (ed eventualmente frazionali o intercomunali).
A Trento, il 2 febbraio 1955 la Cassa mutua provinciale per i coltivatori diretti dispose che fossero indette le elezioni per i consigli direttivi delle Casse mutue comunali. Con legge regionale 3 settembre 1958 n. 21 veniva stanziato un contributo annuo alle casse mutue comunali e provinciali di Trento e Bolzano.
Le cariche erano svolte a titolo gratuito, ma potevano essere previsti degli indennizzi. In sede di assemblea comunale, i 15 membri del Consiglio direttivo della Cassa mutua comunale venivano eletti ogni tre anni dai coltivatori titolari di azienda iscritti negli elenchi.
Il presidente convocava l’assemblea, che una volta l’anno (entro il 31 marzo) si riuniva in forma ordinaria per ascoltare la relazione del Consiglio direttivo sull'attività svolta. La maggioranza del Consiglio o un terzo dei componenti dell’assemblea poteva richiedere riunioni in via straordinaria (art.18, l.1136/1954). In seno al consiglio direttivo venivano eletti un presidente e un vicepresidente. Questo organo avevano diversi compiti, tra cui l’approvazione del bilancio di previsione e il conto consuntivo della cassa mutua comunale.
La Cassa mutua comunale era gestita da un Comitato di gestione, composto da tre componenti eletti dal Consiglio direttivo, dal presidente, dal vicepresidente. Coadiuvato da un segretario direttivo (eletto in seno al Consiglio direttivo, ma poteva essere scelto anche fuori dagli iscritti), il presidente sovraintendeva il funzionamento della Cassa mutua, rappresentandola le legalmente. Il comitato aveva diversi compiti: predisponeva i conti preventivi e consuntivi, regolava il funzionamento locale dei servizi offerti dalla Cassa mutua comunale (art. 20, l. 1136/1954).
Un Collegio sindacale di cinque membri (due effettivi e due supplenti nominati dall’assemblea comunale, un effettivo nominato dalla Giunta della Cassa mutua provinciale) di carica triennale, controllava la gestione della cassa mutua comunale partecipando alle assemblee degli altri organi.
Il collegio sindacale e gli altri organi amministrativi potevano essere convocati dal proprio presidente, su richiesta di un terzo dei rispettivi organi (art. 26 l. 1136/1954).
Perché le deliberazioni fossero valide occorreva la presenza di almeno metà dei componenti dei rispettivi organi e collegi, ed erano adottate a maggioranza di voti. Il voto del presidente prevaleva in caso di parità.
La legge 12 marzo 1968, n. 334 modificò le norme per formazione della Commissione comunale, abrogando l’articolo 2 della legge 1954. In seno alla commissione comunale, il sindaco doveva nominare due rappresentanti dei lavoratori, e due per rappresentanti dei datori di lavoro “nei comuni che abbiano fino a 50 iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ed in numero di quattro per i datori di lavoro e di quattro per i lavoratori nei comuni che abbiano oltre 50 iscritti negli stessi elenchi, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative. Uno dei rappresentanti dei datori di lavoro dovrà essere coltivatore diretto” (art. 3, legge n. 334/1968).

Complessi archivistici

Compilatori

  • Prima redazione: Cristina Paternoster