Commissione igienico-edilizia di Baselga di Vezzano (1963 - 1968)

Tipologia: Ente

Tipologia ente: Stato

Condizione: pubblico

Sede: Baselga

Per disciplinare l’attività urbanistica ed edilizia il Comune si serviva della consulenza tecnica di un organo ausiliario. La Commissione edilizia comunale era un organo consultivo; secondo quanto stabilito dall’articolo 111 del R.D. 12 febbraio 1911 n. 297 essa doveva essere normata dal regolamento comunale. Come disposto dall’articolo 131 del R. D. n. 148/1915, i regolamenti di igiene ed edilizia erano deliberati dal Consiglio comunale.
Successivamente, l’articolo 220 de testo unico della legge sanitaria (R. D. 27 luglio 1934, n. 1265) prevedeva che fosse necessario il visto del Podestà su tutti quei progetti edilizi che potessero influenzare “le condizioni delle case esistenti […] previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia”.
La disciplina edilizia venne ulteriormente sistemata con la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (successivamente modificazione con legge del 6 agosto 1967, n. 765). Secondo l’art. 33, il Comune doveva provvedere a regolamentare le norme in materia edilizia con il Regolamento edilizio comunale. All’interno di quest’ultimo dovevano essere normate la composizione della Commissione edilizia, le sue attribuzioni e il suo funzionamento. Il parere della Commissione era obbligatorio.
I pareri della Commissione venivano trascritti a verbale in apposito registro. Le deliberazioni conservate nell’archivio di Baselga partono dal 1963, e non si è conservato il Regolamento edilizio che specifichi le modalità di elezioni e le attribuzioni della Commissione.

Complessi archivistici

Compilatori

  • Prima redazione: Cristina Paternoster