Commissione di primo grado per la decisione dei ricorsi contro i tributi comunali di Baselga di Vezzano (1948 - 1964)

Tipologia: Ente

Tipologia ente: Stato

Condizione: pubblico

Sede: Baselga

Il Comune aveva facoltà di prelievo fiscale per il sostentamento dell’attività dell’amministrazione. Tuttavia, per l’accertamento dell’imposta e la tutela del cittadino erano previste due Commissioni locali, una di primo, e l’altra di secondo grado.
Le Commissioni tributarie vennero istituite con la legge del 4 luglio 1864 n. 1836, quali organi legati all’amministrazione finanziaria. Le Commissioni per il ricorso di primo grado erano quelle comunali. Esse avevano competenze limitate alle imposte dirette, estese parzialmente alle imposte indirette sugli affari, con le riforme avvenute tra il 1936 e il 1937. Le Commissioni di secondo grado erano quelle a livello provinciale.
Il contenzioso tributario venne regolato dal T. U. per la Finanza Locale del 1931 e successivamente dal R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639, dal decreto legge n. 261 del 26 marzo 1948, e dal D. P. R. 26 ottobre 1972, n. 636.
Il T.U. di legge per l’imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con Regio decreto 24 agosto 1877 n. 4021, prevedeva Commissioni mandamentali (articolo 42), sostituite dalle Commissioni distrettuali con il R. D. L. n. 1636/1936, le quali avevano la medesima giurisdizione della “circoscrizione territoriale dell’ufficio delle imposte dirette” (articoli 22-23).
Secondo quanto disposto dall’articolo 22 del R. D. L. n. 1639/1936, spettava alle Commissioni distrettuali l’istanza di primo grado (e alle Commissioni provinciali l’appello di secondo grado) per “la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l’Amministrazione finanziaria ed i contribuenti relative all’applicazione delle imposte dirette, esclusa quella sui terreni”.
La Commissione comunale era composta da un numero di membri variabile in base alla classe del Comune, ovvero in numero di 15 membri per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti (articolo 13 legge n. 261/1948). Essa durava in carica quattro anni (articolo 1 del R. D. n. 1516/1937), ed era soggetta alla sorveglianza dell’intendente di finanza (articolo 20 R. D. n. 1516/1937).
Sentito il parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, la Camera di commercio, industria e agricoltura nominava un terzo dei componenti (scelti “fra le categorie rappresentate”). Un terzo era eletto dal Prefetto “fra i contribuenti non compresi nelle categorie predette”; altrettanto spettava al Consiglio Comunale. La Commissione così costituita veniva approvata con il provvedimento del Sindaco. In seno alla Commissione venivano eletti a maggioranza assoluta uno o più vicepresidenti, e il presidente (articolo 13 del D. Lgs. N. 261/1948).
Una volta comunicati i ricorsi, la Commissione comunale doveva presentare la propria decisione motivata entro sessanta giorni, ma non prima che ne fossero passati venti (articolo 281 R. D. n. 1175/1931).
I poteri della Commissione rimasero normati dall’articolo 280 della R. D. n. 1175/1931.

Complessi archivistici

Compilatori

  • Prima redazione: Cristina Paternoster