Consiglio scolastico locale di Villazzano, 1893 - 1923 (1893 agosto 16 - [1923])

Tipologia: Ente

Sede: Villazzano

Il Consiglio scolastico locale di Villazzano venne presumibilmente attivato nel 1893, in applicazione delle disposizioni della legge per il Tirolo del 30 aprile 1892 n. 8, che entrava in vigore entro il 1° gennaio 1894 e rimase in attività fino alla riforma Gentile del 1923 che soppresse ogni rappresentanza elettiva e ogni organo di gestione locale, riformando lo stato giuridico della scuola. Con il R.D. 20 dicembre 1923 n. 3113, concernente le disposizioni per le scuole elementari nei territori annessi, l'amministrazione scolastica per tutti i comuni, eccettuati i capoluoghi di provincia, venne affidata al Regio Provveditorato.
Il Consiglio scolastico locale era composto dai rappresentanti della chiesa cattolica, della scuola, dei comuni formanti la comunità scolastica, dal sorvegliante della scuola locale ed infine, dal patrono della scuola, se c'era.
Il numero dei rappresentanti del Comune variava da due a cinque, eletti dalla Rappresentanza comunale. Il Capocomune entrava a far parte direttamente del Consiglio scolastico locale. I membri di quest'ultimo eleggevano al loro interno un Preside ed un Vice-preside. Le elezioni erano fissate ogni sei anni e gli eletti duravano in carica finché non si fosse formato un
nuovo Consiglio scolastico.
Il presidente rappresentava il Consiglio scolastico locale all'esterno e doveva aver cura del corretto adempimento delle attribuzioni del Consiglio; distribuiva gli affari da trattare agli altri membri, metteva in esecuzione le deliberazioni e si occupava degli affari correnti; aveva il diritto di sospendere le esecuzioni delle deliberazioni in contrasto con la legge, purché entro otto giorni rimettesse al Consiglio scolastico distrettuale l'oggetto sospeso.
Il Consiglio scolastico locale aveva la funzione di sorveglianza sulle scuole popolari pubbliche e sugli asili infantili, controllava l'ordinamento scolastico locale e l'osservanza delle leggi scolastiche e delle disposizioni delle autorità superiori.
Il Consiglio scolastico locale di Villazzano si occupava in particolare delle retribuzioni ai maestri, della vigilanza sull'edificio scolastico, della pulizia ed igiene e delle suppellettili, della custodia dei documenti della scuola, dell'accettazione di scolari anche provenienti da altri circondari, delle modifiche all'orario scolastico, dell'approvazione del Regolamento scolastico, della redazione dell'inventario, della determinazione del numero di maestri necessari e della loro presentazione alla Rappresentanza comunale per la nomina (l'approvazione definitiva veniva data dal Consiglio scolastico provinciale), della disamina ed approvazione del fabbisogno scolastico annuale; controllava inoltre il comportamento di maestri, informava, dava pareri e faceva proposte alle rappresentanze comunali e alle varie autorità e compilava annualmente il rapporto sull'andamento della scuola e sulla frequenza degli alunni.
La prima elezione dei tre membri facenti parte del Consiglio scolastico locale di Villazzano avvenne nella seduta della Rappresentanza comunale del 16 agosto 1893, dalla quale risultarono eletti il presidente cav. Mersi Giuseppe, sostituito poco dopo da Tomasi Giorgio, Nicolini Erminio e Cortelletti Giacomo.
Nel 1896 il Consiglio scolastico distrettuale fece pressioni al Consiglio locale per la formazione della comunità scolastica Villazzano-Trento, voluta anche da Villazzano per i numerosi alunni, abitanti in masi o casali, siti nel comune civico di Trento, ma che frequentavano la scuola di Villazzano perché più vicini. La città di Trento non sembrò interessata a questa unione, accettando invece un aumento degli oneri a suo carico.
Nel periodo del primo conflitto mondiale, l'attività del Consiglio scolastico locale di Villazzano fu notevolmente ridotta: l'ultima sessione del Consiglio è datata 21 novembre 1914 e le sedute ripresero solo nel 1922, con la nomina del nuovo Preside e dei membri del Consiglio.
Con il R.D. 20 dicembre 1923 n. 3113 concernente le disposizioni per le scuole elementari nei territori annessi, l'amministrazione scolastica per tutti i comuni, eccettuati i capoluoghi di provincia, fu affidata al Regio Provveditorato. I prefetti del territorio erano incaricati di provvedere, sentito il provveditore competente, alla nomina di commissari straordinari con l'incarico di liquidare e ripartire fra i comuni, che facevano parte della medesima circoscrizione scolastica amministrativa, il patrimonio mobiliare e immobiliare, e la quota dei crediti e dei debiti in dipendenza dei rapporti preesistenti, così di diritto pubblico come di diritto privato. A Commissari per la predetta liquidazione e ripartizione dovevano essere preferibilmente nominati i sottoprefetti nel cui territorio era compreso il maggior numero di comuni.
Il Consiglio scolastico locale dipendeva direttamente dal Consiglio scolastico distrettuale di Trento (distretto), il quale in base alla legge del 1892 era incaricato della sorveglianza sulle scuole popolari pubbliche e sugli istituti sottostanti al Consiglio locale. I distretti scolastici coincidevano con i distretti politici ed in Trentino erano dieci: Borgo, Cavalese, Cles, Primiero, Riva, Rovereto città, Rovereto distretto, Tione, Trento città e Trento distretto. Il Consiglio scolastico distrettuale, fra le sue numerose competenze (cfr. art. 27 della legge n.7/1892), doveva dettare disposizioni per la costituzione dei Consigli scolastici locali, nominava i sorveglianti locali e vigilava sull'attività degli stessi; disponeva ispezioni straordinarie nelle scuole e stabiliva, sentito il consiglio scolastico locale, l'epoca per le ferie legali presso le scuole popolari pubbliche, in considerazioni dei luoghi dove esse erano situate.
Il Consiglio scolastico provinciale era, nella provincia, la suprema autorità di sorveglianza sulle scuole e sottostavano ad esso tutti gli istituti di educazione ed insegnamento di ogni ordine e grado. Esso rifletteva per struttura interna la diversa composizione nazionale del Tirolo ed era il diretto interlocutore del Ministero di culto e istruzione
L'organismo statale dal quale dipendevano tutte le altre autorità considerate era il Ministero del culto e dell'istruzione.
Il Consiglio scolastico locale di Villazzano aveva rapporti diretti con il Comune di Villazzano, alla cui Rappresentanza doveva presentare il fabbisogno della comunità scolastica (sia per gli emolumenti dei maestri che per i bisogni materiali della scuola). Il Comune doveva coprire gli eventuali ammanchi (art. 74 della Legge del 30 aprile 1892 n. 8) e riscuotere in due rate annue le tassa scolastica che i genitori dovevano pagare per ogni alunno frequentante la scuola.

Complessi archivistici