Conti comunali e documenti giustificativi (1810 - 1922)
Serie
53 unità archivistiche collegateConsistenza: bb. 53
La serie è solitamente costituita dai sistemi preliminari di tutta l'entrata ed uscita o preventivi, sommari di tutta l'entrata ed uscita o conti consuntivi, documenti di corredo ai conti consuntivi (ordini di incasso e mandati di pagamento con relativi documenti giustificativi). Consta della documentazione prescritta dalle normative in materia contabile, a partire dalle circolari n. 6403 del 23 marzo 1816 e n. 7624 del 3 aprile 1816 emanate dal governo del Tirolo, seguite dalla circolare governiale n. 20934/1760 del 31 agosto 1817 concernente "(...) il metodo di formare in avvenire i conti sulla facoltà delle Giurisdizioni e dei Comuni". Alle ripristinate giurisdizioni e comunità si prescrive di compilare i propri conti a partire dal primo gennaio del 1816. I conti dei comuni rurali devono essere registrati annualmente, seguendo i formulari forniti già nel 1789 dalla Computisteria camerale di Innsbruck per quanto riguarda i comuni maggiori, oppure la "Istruzione concernente i conti comunali, compilata per i comuni minori secondo la prescrizione del 31 ottobre 1785" (1). In ogni comune minore il conto, definito "Sommario di tutta l'entrata e tutta l'uscita", deve essere tenuto da un cassiere che si occupi anche del libro giornale. Nel sommario del conto sono indicate le rubriche generali dell'entrata e dell'uscita, all'interno delle quali vengono inserite le rubriche generali dell'entrata e dell'uscita, all'interno delle quali vengono inserite le rubriche particolari di ciascun comune. Ciascuna voce deve essere giustificata "colle contro-quietanze, coi conti particolari, coi registri ed altri simili documenti" (2). Eventuali conti subalterni ed accessori al conto principale possono essere annessi al conto solo come allegati e numerati progressivamente.
Le circolari capitanali di Trento n. 11135/3818 del 4 novembre 1817 ("Istruzioni per l'organizzazione e futura amministrazione delle comuni del circolo di Trento" e la n. 12283/4109 del 21 dicembre 1817 forniscono ai capicomune indicazioni relative alla riforma economico-amministrativa austriaca. La rappresentanza comunale ha il compito di redigere all'inizio dell'anno, sulla scorta degli anni precedenti, un preventivo delle rendite e delle spese comunali: tale preventivo viene detto anche prospetto delle rendite, prospetto preliminare o sistema preliminare e deve contenere in allegato i documenti giustificativi di ciascuna rubrica. Il sistema preliminare e il conto devono essere inviati al giudizio distrettuale per poi essere approvati e liquidati dal capitanato circolare di competenza. Il "Regolamento delle comuni" del 26 ottobre 1819, confermando le disposizioni precedenti in materia economica, stabilisce che l'operato del cassiere sia sottoposto al controllo del capocomune e dei deputati; mentre la legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 precisa che il cassiere può essere eletto dalla rappresentanza comunale oppure nominato tra uno dei due consiglieri della deputazione comunale. Spetta inoltre alla rappresentanza stabilire annualmente i preventivi delle entrate e delle spese, nominare i revisori dei conti e dei preventivi ed i commissari per lo "scontro di cassa". Il podestà o capocomune, responsabile dell'amministrazione dell'intero patrimonio comunale, presenta alla rappresentanza, perchè siano esaminati ed approvati, nei mesi invernali il conto consuntivo dell'anno precedente e nei mesi estivi il conto preventivo per l'anno successivo, compilato sulla base del conto consuntivo definitivamente liquidato. Detti termini per l'approvazione sono definitivamente precisati nella legge del 9 gennaio 1866 n. 1 emanante il regolamento comunale: non più tardi di un mese prima dell'inizio dell'anno per quanto riguarda il conto preventivo e non più tardi di tre mesi dopo l'inizio dell'anno per quanto riguarda il conto consuntivo.
La legge del 18 gennaio 1882 n. 2, nel paragrafo dedicato all'amministrazione della sostanza comunale, definisce il conto preventivo come "riassunto delle esigenze in denaro, onde adempiere gli obblighi e le prestazioni che spettano al comune" e il conto consuntivo come "prospetto delle effettive entrate ed uscite durante l'anno decorso". Queste denominazioni si affermano definitivamente con l'adozione dei nuovi formulari forniti ai comuni dalla Giunta provinciale negli stessi anni. La legge dell'8 giugno 1892, concernente l'amministrazione della sostanza comunale del Tirolo, modernizza la gestione economica comunale introducendo, per la redazione del preventivo e del conto consuntivo, l'uso di veri e propri registri al posto dei due fascicoli che erano formati rispettivamente dai tre formulari per il riepilogo e gli allegati alla parte attiva e passiva e dalle tre parti per il sommario e gli allegati all'entrata e all'uscita.
Il materiale contabile conservatosi si presentava, al momento del riordino, piuttosto in ordine, ma talvolta lacunoso.
L'anno di riferimento risulta essere talvolta quello amministrativo (dall'autunno di un anno all'autunno successivo) talvolta quello solare (da gennaio a dicembre). Nell'indicazione degli estremi cronologici si è sempre dato l'anno - solare o amministrativo - di riferimento contabile, non di compilazione.
Molti documenti giustificativi allegati erano piegati in due in senso verticale alla scrittura, talora ancora all'interno delle fascette originali con eventuale indicazione del nome ed il numero della rubrica di appartenenza.
Fra i documenti giusificativi dell'entrata o dell'uscita sono conservati mandati, quietanze e specifiche, suddivisi per rubriche in modo corrispondente all'ordinamento originario.
Lingua della documentazione:
- Italiano
Condizione di accesso: liberamente accessibile
Condizione di riproduzione: libera
Stato di conservazione: buono
Compilatori
- Prima redazione: Letizia Tonelli
- Prima redazione: Renata Tommasoni
Link risorsa: https://archiviostorico.bibcom.trento.it/fonds/1785