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Conti comunali | Comune di Sardagna | Archivio storico del Comune di Trento

Conti comunali (1818 - 1923)

Serie

6 unità archivistiche collegate

La documentazione relativa alla parte contabile comprende sei buste di conti preventivi e consuntivi del comune di Sardagna.
La circolare governariale n. 20934/1760 del 31 agosto 1817 concernente "...il metodo di formare in avvenire i conti sulla facoltà delle Giurisdizioni e dei Comuni", prescrisse alle ripristinate giurisdizioni e comunità di compilare i propri conti a partire dal 1 gennaio 1816.
I conti dei comuni rurali dovevano essere registrati annualmente, seguendo i formulari forniti già nel 1789 dalla Computisteria Camerale di Innsbruck per quanto riguarda i comuni maggiori, oppure la "Istruzione concernente i conti comunali, compilata per i Comuni minori secondo la prescrizione de' 31 ottobre 1785".
In ogni comune minore il conto, definito "Sommario di tutta l'entrata e l'uscita", doveva essere tenuto da un cassiere, che si occupava anche del libro giornale. Nel sommario del conto erano indicate le rubriche generali dell'entrata e dell'uscita, all'interno delle quali venivano inserite le rubriche particolari di ciascun comune.
Le circolari del Capitanato di Trento n. 11135/3818 del 4 novembre 1817, contenente le "Istruzioni per l'organizzazione e futura amministrazione delle comuni del circolo di Trento", e la n. 12283/4109 del 21 dicembre 1817 fornirono ai capi-comune le ultime indicazioni relative alla riforma economico - amministrativa austriaca.
La Rappresentanza comunale aveva il compito di redigere all'inizio dell'anno, sulla scorta degli anni precedenti, un preventivo delle rendite e delle spese comunali: tale preventivo era detto anche "prospetto delle rendite, prospetto preliminare o sistema preliminare" e doveva contenere in allegato i documenti giustificativi di ciascuna rubrica. Il sistema preliminare e il conto dovevano essere inviati al giudizio distrettuale per poi essere approvati e liquidati dal capitanato circolare di competenza.
Il "Regolamento delle Comuni" del 26 ottobre 1819, confermando le disposizioni precedenti in materia economica, stabilì che l'operato del cassiere fosse sottoposto al controllo del capo-comune e dei deputati; mentre la legge provvisoria comunale del 17 marzo 1849 prevedeva che la Rappresentanza comunale dovesse approvare ogni anno preventivo e consuntivo e che dovesse provvedere a ripianare eventuali disavanzi di cassa mediante l'introduzione di addizionali o reperimento di entrate alternative. Essa precisava inoltre che il cassiere poteva essere eletto dalla Rappresentanza comunale oppure nominato tra uno dei due consiglieri della Deputazione comunale. Spettava inoltre alla Rappresentanza il compito di nominare i revisori dei conti e dei preventivi e i commissari per lo "scontro di cassa". Il podestà o capocomune, responsabile dell'amministrazione dell'intero patrimonio comunale, presentava alla Rappresentanza, perchè fossero esaminati ed approvati, nei mesi invernali il conto consuntivo dell'anno precedente e nei mesi estivi il conto preventivo per l'anno successivo, compilato sulla base del conto consuntivo definitivamente liquidato. Detti termini per l'approvazione furono definitivamente precisati nella legge del 9 gennaio 1866 n. 1 emanante il regolamento comunale: non più tardi di un mese prima dell'inizio dell'anno, per quanto riguardava il conto preventivo e non più tardi di tre mesi dopo l'inizio dell'anno successivo, per quanto riguardava il conto consuntivo. La notificazione dell'i. r. Luogotenenza dei 14 gennaio 1864, n. 758, concernente l'introduzione dell'anno solare quale anno d'amministrazione in luogo dell'anno militare fino ad allora in uso, aveva inoltre provveduto ad introdurre quale periodo della gestione per tutti i rami dell'amministrazione dello Stato, l'anno solare, che incominciava con il 1° gennaio e terminava al 31 dicembre.
La legge del 18 gennaio 1882 n. 2 concernente le "Norme per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate comunali, inoltre pei provvedimenti di rispettiva vigilanza sui comuni", nel paragrafo dedicato all'amministrazione della sostanza comunale, definì il conto preventivo come "riassunto delle esigenze in denaro, onde adempiere gli obblighi e le prestazioni che spettano al Comune..." e il conto consuntivo come "prospetto delle effettive entrate ed uscite durante l'anno decorso". Queste denominazioni si affermarono definitivamente con l'adozione dei nuovi formulari forniti ai comuni dalla Giunta provinciale negli stessi anni.
Infine la legge 8 giugno 1892, contenente "disposizioni sull'amministrazione della sostanza comunale e dei redditi comunali, indi sulle misure circa la sorveglianza dei comuni in questo riguardo" da parte della Giunta provinciale, ribadì l'obbligo per il capo-comune di compilare ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo che, una volta compilati, dovevano rimanere esposti alla pubblica visione almeno per quattordici giorni, un mese prima dell'inizio del nuovo anno finanziario per quanto riguardava il preventivo, ed entro tre mesi dalla fine dell'anno amministrativo per quanto riguardava il consuntivo, corredato quest'ultinmo dai documenti giustificativi delle entrate e delle spese, compilato con l'aiuto del giornale di cassa e articolato secondo le stesse rubriche del preventivo. Dal conto si dovevano poter desumere: la competenza, cioè quanto doveva venir incassato e sborsato, il pagamento, cioè quanto era stato realmente incassato e sborsato e infine il resto attivo e passivo per ogni singola rubrica, risultante dal confronto fra la competenza e il pagamento. Ogni comune doveva quindi completare l'iter burocratico inviando alla Giunta provinciale del Tirolo, al massimo entro la fine di gennaio, la comunicazione dell'avvenuta formazione ed approvazione del preventivo per l'anno in corso e delle addizionali applicate per far fronte alle spese preventivate, cui doveva seguire, entro la fine di maggio, la comunicazione dell'avvenuto esame ed evasione del conto consuntivo per l'anno appena trascorso. Sia il preventivo che il consuntivo dovevano poi essere spediti, in originale e in copia, adeguatamente documentati, cioè corredati da alcuni allegati obbligatori, alla Giunta provinciale. Gli allegati richiesti erano: per il conto preventivo, la copia del consuntivo del penultimo anno amministrativo, l'avviso riguardante l'esposizione del preventivo stesso alla pubblica visione, la copia autenticata della delibera con cui la Rappresentanza aveva approvato il preventivo e le eventuali addizionali d'imposta, l'avviso di pubblicazione di tale delibera e il prospetto delle imposte allibrate nel territorio del comune nell'ultimo anno; per il conto consuntivo, oltre ovviamente alle pezze d'appoggio che documentavano le singole voci in entrata e in uscita, la relazione dei revisori del conto stesso, l'avviso di pubblicazione e la copia autenticata del protocollo di liquidazione da parte della Rappresentanza. Negli anni successivi all'annessione del Trentino all'Italia, i comuni continuarono a redigere i bilanci preventivi e i conti consuntivi secondo la legislazione austriaca e sui modelli in uso durante la cessata dominazione finche non entrò in vigore il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 9, che estendeva alle nuove province il regolamento provinciale e comunale italiano.
La direttiva della Regia Prefettura di Trento, n. 18423 del 12 aprile 1924, fissava la cessazione della gestione di cassa secondo le norme della legislazione austriaca al 31 dicembre 1923 e imponeva, con il 1° gennaio 1924, il servizio di cassa gestito con le norme e formalità della legislazione italiana.
Il rinvenimento di una busta originaria titolata "Conti comunali 1918 - 1923", contenente i conti preventivi e consuntivi, divisi per anno e senza pezze d'appoggio, ha consentito di ripristinare per l'intera serie quello che, presumibilmente, poteva essere l'ordine originario.
In seguito al riordino degli anni Ottanta, il materiale risultava suddiviso in tre buste di conti preventivi e tre buste di conti consuntivi, uniti a decreti, atti protocollati, pezze d'appoggio, protocolli di liquidazione e rendiconti. Nella fase di riordino sono stati uniti preventivi e consuntivi dello stesso anno in un unico fascicolo, mentre le pezze d'appoggio hanno formato una serie a parte. Dai fascicoli rinvenuti sono stati estratti i documenti protocollati e rinseriti nel carteggio (esclusi quelli che nei registri di protocollo risultavano spostati nei conti e quelli contraddistinti da numeri che li qualificavano come allegati al conto stesso).
All'interno di ogni annata si trovano i conti preventivi, gli allegati, il protocollo d'approvazione, eventuali rimarchi, rendiconto della Banca Cooperativa di Trento (che dal 1903 alla fine 1923 è l'esattore del comune), avvisi, addizionali, ecc.
Il materiale contabile non risulta peraltro completo: spesso non sono presenti nè il riassunto del sistema preliminare, nè il sommario; più frequentemente si trovano solo gli allegati, anche in più esemplari.